Verificazione Periodica

Organismo d’ispezione idoneo all’esecuzione della verificazione periodica dei strumenti di pesatura a funzionamento non automatico dalla I classe portata max 10.000g, II classe portata max 20kg, III e IIII portata max 1500kg, riconosciuto da unioncamere come organismo di ispezione n. RM 318 con determinazione del segretario generale n.77 del 4 giugno 2020 ai sensi del D.M. 93/2017 “regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”. La verificazione periodica degli strumenti di misura con funzione di misura legale deve essere eseguita da organismi accreditati in conformità a una delle norme specificate nell’allegato i del decreto stesso (iso/iec 17020).

Obblighi dei titolari degli strumenti di misura
( Camera di Commercio di Roma )

PROCEDI CON L’ORDINE DI VERIFICAZIONE

il decreto 21 aprile 2017 n. 93, entrato in vigore il 18 settembre 2017, ha apportato significative modifiche alla normativa nel settore della metrologia legale, in materia di controlli e di vigilanza degli strumenti di misura. Il decreto, tra gli altri, definisce gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura tenuti alla verificazione periodica, i quali devono:
· comunicare entro 30 giorni alla camera di commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo dello strumento nonché quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi indicati all’art. 9, comma 2
· mantenere l’integrità del contrassegno apposto in seguito alla verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione
· curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore
· conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione
· curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
· richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
· indipendentemente da un ordine di aggiustamento, il titolare di uno strumento riparato qualora a seguito della riparazione siano stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico deve richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione; dopo la riparazione, gli strumenti possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori per un massimo di 10 giorni, e successivamente ad una nuova richiesta di verificazione periodica fino all’esecuzione della verificazione stessa.

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